- La nuova legge regionale n. 29/ 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”.
- Stato di attuazione legge regionale n. 29/2014
- Linee Guida Regionali sulla gestione e funzionamento della rete dei servizi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere
Collabora stabilmente con l’Università degli Studi di Bari e con l’Ente di Formazione del Consorzio Metropolis di Molfetta.
I tipi di violenza contro le donne
Domestica
La violenza domestica, cioè quella compiuta all’interno delle mura di casa da parte di un familiare, è, fra le diverse forme di violenza sulle donne, quella che si verifica più frequentementemente e con maggiori tragiche ripercussioni sulla salute psicofisica della vittima.
Assistita
Per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del/della bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori.
Stalking
La violenza psicologica può manifestarsi tramite vere e proprie persecuzioni e molestie assillanti che hanno lo scopo di indurre la persona ad uno stato di allerta, di emergenza e di stress psicologico. Essa consiste ad esempio in: telefonate, sms, e-mail, continue visite indesiderate e, anche il pedinamento, raccolta di informazioni sulla persona ed i suoi movimenti, la persecuzione può arrivare a delle vere e proprie minacce e anche alla morte.
Economica
La violenza economica consiste in forme dirette ed indirette di controllo sull’indipendenza economica e limitano o impediscono di disporre di denaro, fare liberamente acquisti, avere un proprio lavoro. Essa consiste ad esempio in: sottrarre alla donna il suo stipendio, impedirle qualsiasi decisione in merito alla gestione dell’economia familiare, rinfacciare qualsiasi spesa, obbligarla a lasciare il lavoro o impedirle di trovarsene uno, costringerla a firmare documenti, a contrarre debiti, a intraprendere iniziative economiche contro la sua volontà, appropriarsi dei beni, fare acquisti importanti senza la consultazione del parere della moglie/convivente.
Sessuale
La violenza sessuale consiste in qualsiasi imposizione di coinvolgimento in attività e/o rapporti sessuali senza il consenso, sia all’interno che al di fuori della coppia. Spesso la violenza sessuale comporta aggressioni fisiche quali lo stupro, il tentativo di stupro, lo stupro di gruppo in cui la donna viene costretta ad avere rapporti sessuali con una o più persone estranee, o ancora con un parente, amico, un collega, che non accettano il rifiuto della donna.
Mobbing
Il mobbing è, nell’accezione più comune in Italia, un insieme di comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenza, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di uno o più individui nei confronti di un altro individuo, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale, nonché della salute psicofisica dello stesso. Più in generale, il termine indica: i comportamenti violenti che un gruppo (sociale, familiare, animale) rivolge ad un suo membro.
Psicologica
La violenza psicologica consiste in attacchi diretti a colpire la dignità personale, forme di mancanza di rispetto, atteggiamenti colti a ribadire continuamente uno stato di subordinazione e una condizione di inferiorità. Essa consiste ad esempio in: minacciare, insultare, umiliare, attaccare l’identità e l’autostima, isolarla, impedire o controllare le sue relazioni con gli altri, essere sbattute fuori casa, essere rinchiuse in casa
Fisica
La violenza fisica consiste in qualsiasi forma di aggressività e di maltrattamento contro le donne, contro il loro corpo e le cose che a loro appartengono. Spesso è esercitata con forza, per determinare nella donna un ruolo di sottomissione. Essa consiste Ad esempio in: picchiare con o senza l’uso di oggetti. Spintonare, tirare per i capelli, dare schiaffi, pugni, dare calci, strangolare, ustionare, ferire con un coltello, torturare, uccidere.
Cyber-violenza
Con il termine cyber-violenza si identificano le azioni aggressive ed intenzionali, eseguite attraverso strumenti elettronici (sms, mms, immagini, foto o video clips, chiamate telefoniche, email, chat rooms, istant messaging, siti web, offensivi e molesti), da una persona singola o da un gruppo, che mirano deliberatamente a far male o a danneggiare un altro/altra che non può facilmente difendersi e che si ripetono nel tempo, protraendosi per settimane, mesi o talvolta anni.
Le normative di riferimento
- Prima indagine dell’ISTAT a livello nazionale sulla violenza intrafamiliare e il maltrattamento – Anno 2006.
- Seconda indagine ISTAT a livello nazionale sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia – Anno 2014.
- Femmicidi in Italia: i dati raccolti sulla stampa relativi al 2012 a cura di “Casa delle donne per non subire violenza” di Bologna.
- Indagine a livello europeo del 2012 sulle vittime di violenza condotta da FRA – Agenzia europea per i diritti fondamentali.
- Progetto europeo Empowering Care. Empowering girls in residential care against violence against women. Programma Daphne III. “Empowering care”: manuale per professionisti che operano con adolescenti che hanno subìto violenza, ospiti di comunità residenziali.
- Relazione di monitoraggio sui dati del numero antiviolenza 1522, Marzo 2006 – Dicembre 2012.
- I° Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, a cura di Terre des Hommes e CISMAI , promossa dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza – 2015.
- Piano d’Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere – Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Settembre 2015.
- Circolare attuativa INPS sui congedi dal lavoro per le donne vittime di violenza (collegata al Job Act) – Aprile 2016.
- L. 119/2013 con Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.
- Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo Stalking – Gennaio 2011.
- Decreto Legge 11/09 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori”. Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 che introduce nel codice Penale (art. 612 bis) il reato di atti persecutori o stalking.
- L. 154/2001 contro la violenza nelle relazioni familiari che istituisce la figura dell’ordine di protezione in sede civile.
- L. 66/1996 che riscrive le norme in materia di violenza sessuale introducendo la figura unitaria dell’atto sessuale al posto dei distinti reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti.
- L. 38/2009 che introduce nel codice Penale (art. 612 bis) il reato di atti persecutori o stalking (vedi sotto).
- Codice penale:
art. 609-bis (Violenza sessuale)
art. 609-ter (Circostanze aggravanti)
art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)
art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne)
art. 609-sexies (Ignoranza dell’età della persona offesa)
art. 609-septies (Querela di parte)
art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)
art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali)
art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni)
art. 612 bis – (Atti persecutori) - L. 172/2012, in ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso dei minori (Lanzarote il 25/10/07) che ridefinisce il delitto di cui all’art. 572 c.p. in “maltrattamenti contro familiari e conviventi”; aumenta le pene per questo reato; consente di ricorrere all’istituto dell’incidente probatorio anche per i reati previsti dagli artt. 572, 612 bis, 609 bis c.p. commessi su persona maggiorenne; raddoppia i termini di prescrizione del reato di cui all’art 572 c.p.; consente di ricorrere allo strumento delle intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni telefoniche; raddoppia di tutti i termini di fase delle misure coercitive applicate all’autore del reato.
- La Convenzione del Consiglio d’Europa (primo paese firmatario la Turchia), detta anche Convenzione di Istanbul, riguarda la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica e rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione è’ stata firmata da 29 paesi a partire dalla Turchia (2012 la 1° firma). In Italia, la Camera dei Deputati ha approvato in data 28/05/2013 la ratifica della Convenzione. Essa caratterizza la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (Art. 3 lett. a). La Convenzione è il primo trattato internazionale che indica una definizione di genere.
- Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne – CEDAW del 1979. Accettando la Convenzione, gli Stati si impegnano ad avviare una serie di misure per porre fine alla discriminazione contro le donne in tutte le forme. Adottata nel 1979 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
- Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29/06/2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.
- Dichiarazione del Consiglio del 19/12/1991 relativa all’applicazione della Raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali.
- Raccomandazione del Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa (2002)5, del 30.04.02.
- Decisione 803/2004/CE del Parlamento Europeo del 21.04.04 che approva un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza esercitata contro le donne, l’infanzia e i giovani.
- Programma Daphne III (approvato con Decisione 779/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 20.06.07) che ha l’obiettivo di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza contro i bambini e le donne adottando misure di protezione alle vittime e ai gruppi a rischio.
- Convenzione “No More” contro la violenza maschile sulle donne – femminicidio.
- Intesa Governo – Regioni sui Requisiti minimi dei Centri antiviolenza e Case rifugio, novembre 2014.
- Protocollo d’Intesa A.N.C.I. – D.i.Re e Linee Guida per l’intervento e la costruzione di rete tra i Servizi sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza a cura di D.I.Re – Donne in Rete contro la violenza, marzo 2014.
- https://nonunadimeno.wordpress.com/portfolio/27nov/ novembre 2016